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09/04/2015
Per fare le riforme bisogna crederci
il cammino della riforma del Terzo Settore รจ ancora molto lungo

È approdata alla Camera la legge delega per "la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale, e per la disciplina del Servizio civile universale" approvata dalla Commissione Affari Sociali a metà marzo. È passato un anno da quel 12 aprile quando il Presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva annunciato, durante il Festival del Volontariato a Lucca, che avrebbe presentato un disegno di legge sul Terzo settore che riordinasse la materia (anche attraverso il Codice Civile). Si tratta di un tema estremamente delicato sia per l'importanza che il Terzo Settore riveste nel nostro Paese, sia per la sottilissima linea di demarcazione che in molti casi separa una vera attività di carattere sociale da un'attività che questo carattere non lo ha. Il testo uscito dalla Commissione Affari Sociali, che emenda il disegno di legge presentato il 22 agosto scorso dal Governo, definisce all'articolo 1 il Terzo settore come "il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi". Si tratta di una definizione molto ampia che cerca di tenere insieme il multiforme mondo del sociale e che finalmente dà una dignità formale ad un settore altrimenti regolato solo da norme fiscali.

Allo stesso tempo l'enfasi sull'interesse generale come parametro distintivo è un aspetto che riconosce come il perseguimento del bene comune sia la natura stessa del Terzo settore, un aspetto che travalica i seppur importanti criteri con cui si riconosce anche da un punto di vista formale un’attività del Terzo settore. Sempre il testo della Commissione Affari sociali definisce all'artico 6 comma 1 l'impresa sociale come "l'impresa privata con finalità di interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modelli di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività". Anche in questo caso si enfatizza l'importanza dell'interesse generale e il carattere marcatamente sociale delle attività svolte. In questo momento in cui il testo è in discussione alla camera dei Deputati per poi passare al Senato e alle sue commissioni, occorre soffermarsi su queste definizioni, così come sugli altri articoli e commi che le specificano, poiché non si tratta di un gioco semantico, ma di capire concretamente il loro significato. Per evitare il rischio, da molti osservatori evidenziato, di "privatizzare" il sociale, di inserirlo in logiche più adatte ad attività commerciali o d'impresa in senso stretto, è importante continuare a porre l'accento sul concetto di bene comune ed allo stesso tempo sul carattere sussidiario del Terzo Settore. Anche in questo caso occorre superare un equivoco (voluto) in cui spesso si cade, quello di confondere la sussidiarietà con l'esternalizzazione dei servizi da parte degli enti locali e degli amministratori pubblici. Un'opera - sia essa un'impresa sociale o una cooperativa, un'associazione o un movimento - nasce come libera iniziativa di persone che si mettono insieme per rispondere a un bisogno della comunità, non per offrire semplicemente un servizio. Si tratta di un'iniziativa dal basso che si fonda sulle relazioni.

Il cammino ancora lungo della riforma deve porre l'accento proprio su questo aspetto che è il fattore decisivo per fare in modo che la legislazione diventi un vero e proprio volano dello sviluppo di un settore sempre più importante per il nostro Paese. In quest'ottica vanno analizzate le misure fiscali e quelle relative al sostegno economico (articolo 9) perché in esse è possibile cogliere gran parte dell'impatto concreto che la riforma avrà. Si tratta, comunque, di ribadire che la questione fondamentale non attiene alle risorse, ma a riconoscere il ruolo del multiforme mondo del sociale. È un passaggio culturale di portata quasi storica in un Paese fondamentalmente statalista come il nostro. Altri due aspetti da mettere in evidenza sono: il Servizio civile universale e le attività di vigilanza, monitoraggio e controllo. Il carattere universale del Servizio Civile non risponde solamente ad un dettato costituzionale, ma soprattutto risponde alla voglia di partecipazione dei giovani alla vita della comunità. Se in questi anni in cui è stato presente il Servizio civile è stato piuttosto chiaro l'impatto positivo che ha avuto sui giovani - sia per lo sviluppo delle relazioni, sia per l'acquisizione di competenze - e sulla comunità, non sempre ci si è soffermati sull'importanza per la nostra democrazia. La democrazia si fonda sulla partecipazione, un carattere che si sta sempre più affievolendo e che proprio attraverso strumenti come il Servizio civile può essere coltivato. Un altro aspetto fondamentale della riforma riguarda il sistema di vigilanza, di monitoraggio e di controllo (come recita l'articolo 6), non più affidato ad un'Authority ad hoc, ma al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta di attività rilevanti che potrebbero aiutare a far chiarezza a beneficio ancor prima del Terzo settore e delle imprese sociali che della comunità, però occorre che queste attività non diventino un modo per imbrigliare il mondo del sociale. Come si diceva il cammino della riforma è ancora molto lungo e necessita della partecipazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, ma occorre andare fino in fondo, non lasciare le cose a metà, perché per fare le riforme bisogna crederci. Ma crederci davvero. 

Giovanni GUT




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